Detrazioni fiscali e comunicazione ENEA

Per ulteriori dettagli sui cambiamenti normativi, visita il nostro articolo sull’aggiornamento delle detrazioni fiscali 2025.

Servizio pratiche ENEA 2025 – Ecobonus e Bonus Casa con detrazione potenziata al 50% per la prima casa

Art. 16-bis T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui redditi)
DPR 22.12.1986 n. 917
Art. 16, c. 1, DL 4.6.2013 n. 63 conv. L. 3.8.2013 n.90
Art. 1, commi 29 e 37, L. 30.12.2021 n. 234
Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2025 e Circolari 6/E e 8/E del 2025

L’agevolazione fiscale sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio è disciplinata dall’articolo 16-bis del D.P.R. 917/86 (TUIR).
Consiste in una detrazione IRPEF da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, calcolata sulle spese sostenute per lavori di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione su immobili a uso abitativo.


Aliquote e limiti aggiornati:

  • Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, la detrazione è pari al 50% su un importo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.
  • A partire dal 1° gennaio 2025, la detrazione ordinaria torna al 36%, con tetto massimo invariato a 96.000 euro.
  • Tuttavia, la Legge di Bilancio 2025 ha previsto una detrazione maggiorata:
    • 50% nel 2025 e 36% nel 2026–2027 se i lavori riguardano un immobile adibito a abitazione principale (anche se lo diventa a fine lavori);
    • 36% nel 2025 e 30% dal 2026 per le seconde case o altri immobili non residenziali principali.

Ulteriori novità:

  • Esclusione dal beneficio per le spese sostenute, a partire dal 2025, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a combustibili fossili.
  • Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, si applicano i nuovi limiti introdotti dall’art. 16-ter TUIR, che riducono l’importo massimo detraibile in funzione del reddito e del numero di figli fiscalmente a carico.

Gli interventi per i quali spetta la detrazione IRPEF prevista dal Bonus Casa devono riguardare immobili a uso abitativo, anche rurali, e le loro pertinenze. L’agevolazione si applica anche alle parti comuni degli edifici residenziali (es. condomini), secondo quanto previsto dall’art. 16-bis del TUIR.


Interventi ammessi sulle singole unità immobiliari:

I lavori devono rientrare in una delle seguenti categorie, definite dall’art. 3 del DPR 380/2001:

  • Manutenzione straordinaria (lett. b);
  • Restauro e risanamento conservativo (lett. c);
  • Ristrutturazione edilizia (lett. d).

 


Interventi ammessi sulle parti comuni dei condomìni:

In questo caso, l’agevolazione è riconosciuta anche per lavori di:

  • Manutenzione ordinaria (lett. a, art. 3 DPR 380/2001),
    oltre che per le tipologie sopra elencate.


Novità 2025 – Interventi esclusi:

A partire dal 1° gennaio 2025, non danno diritto alla detrazione le spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:

  • caldaie a condensazione, anche ad alta efficienza,
  • generatori d’aria calda a condensazione,
    quando alimentati da combustibili fossili.

 

Tale esclusione è in linea con la Direttiva UE 2024/1275 e riguarda sia Ecobonus che Bonus Casa.

Possono beneficiare dell’agevolazione tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF, a condizione che possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese. Pertanto, sono legittimati a fruire della detrazione:

  • il proprietario o il nudo proprietario
  • il titolare di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie
  • l’inquilino o il comodatario
  • i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa
  • gli imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano fra i beni strumentali o i beni merce
  • i soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali
  • i familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado
  • il convivente di fatto
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
  • il promissario acquirente.

Art.1, commi da 344 a 349, L. 296/2006
Art. 14, DL 4.6.2013 n. 63 conv. L. 3.8.2013 n. 90
Art. 1, c. 37, L. 30/12/2021 n. 234
Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2025 e Circolari 6/E e 8/E del 2025

L’Ecobonus è un’agevolazione fiscale disciplinata dall’art. 14 del D.L. 63/2013, che consente una detrazione IRPEF o IRES, ripartita in 10 quote annuali di pari importo, per spese sostenute al fine di migliorare l’efficienza energetica di edifici esistenti.


Detrazione 2025–2027

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, la detrazione spetta nella misura di:

  • 36% nel 2025, ridotta al 30% per il 2026 e il 2027;
  • Aliquota elevata al 50% (nel 2025) e al 36% (nel 2026–2027) se le spese riguardano la prima casa del contribuente (o immobile adibito ad abitazione principale di un familiare) e se il contribuente è proprietario o titolare di un diritto reale di godimento.

Il limite massimo di spesa detraibile varia in base alla tipologia di intervento prevista dall’art. 14 del D.L. 63/2013 e dai decreti attuativi. La detrazione si applica alle spese effettivamente sostenute, nel rispetto:

  • dei massimali unitari di costo stabiliti dal DM 6 agosto 2020;
  • dei requisiti minimi di prestazione definiti dal DM 26 giugno 2015; delle ulteriori specifiche tecniche e tabelle di congruità pubblicate da ENEA.
  • Interventi non agevolabili dal 2025

A partire dal 2025, non sono più ammesse all’Ecobonus le spese relative a:

  • Caldaie a condensazione alimentate da combustibili fossili, anche se di classe A o superiori;
  • Generatori d’aria calda a condensazione a combustibili fossili.

Nota per i lavori pre-2025

Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, restano valide le aliquote più alte (fino al 65%) e le maggiorazioni previste per condomìni, impianti ad alta efficienza, building automation, e caldaie con sistemi evoluti di termoregolazione.

Interventi ammessi:

  • Riduzione del fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale;
  • Isolamento termico delle strutture opache e trasparenti: pareti, coperture, pavimenti e sostituzione di finestre comprensive di infissi;
  • Installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;
  • Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
    • pompe di calore ad alta efficienza, anche geotermiche o ad assorbimento a gas;
    • sistemi ibridi “factory made” costituiti da pompa di calore e caldaia a condensazione progettati per funzionare in abbinamento;
    • generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore destinati alla produzione di acqua calda sanitaria;
  • Acquisto e posa in opera di schermature solari, nel rispetto dei requisiti di orientamento e prestazione;
  • Installazione di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria o climatizzazione;
  • Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori, in sostituzione di impianti esistenti, a condizione che:
    • la potenza elettrica generata sia inferiore a 50 kWe;
    • l’intervento garantisca un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.

Interventi esclusi dal 2025

Non danno più diritto alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025:

  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione alimentate da combustibili fossili;
  • l’installazione di generatori d’aria calda a condensazione alimentati da combustibili fossili.

Queste esclusioni si applicano alle spese sostenute a partire dal 2025, anche se i lavori sono stati avviati in anni precedenti.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
  • le società semplici
  • le associazioni tra professionisti
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Il beneficio spetta a chi possiede o detiene, in base a un titolo idoneo, l’immobile oggetto di intervento:

  • il proprietario o il nudo proprietario
  • il titolare di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie
  • l’inquilino o il comodatario dell’immobile
  • i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa
  • gli imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano fra i beni strumentali o i beni merce
  • coloro che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali
  • i familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado
  • il convivente di fatto
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
  • il promissario acquirente.

L’estensione dell’agevolazione ai familiari conviventi e ai conviventi di fatto opera soltanto per i lavori eseguiti su immobili nei quali la convivenza può esplicarsi, ma non per quelli effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.

Detrazioni fiscali e comunicazione ENEA:
quando è necessaria?

La comunicazione all’ENEA è obbligatoria ogni volta che si intende beneficiare delle detrazioni fiscali per interventi edilizi che comportano un miglioramento dell’efficienza energetica o l’impiego di fonti rinnovabili di energia.

Questa trasmissione telematica è necessaria per accedere a:

Bonus Casa

detrazione fino al 50%

Aliquote anno 2025

  • 50% per interventi su abitazione principale
  • 36% per interventi su altri immobili

 

Aliquote anni 2026 e 2027

  • 36% per interventi su abitazione principale
  • 30% per interventi su altri immobili

Ecobonus

detrazione fino al 50%

Aliquote anno 2025

  • 50% per interventi su abitazione principale
  • 36% per interventi su altri immobili

 

Aliquote anni 2026 e 2027

  • 36% per interventi su abitazione principale
  • 30% per interventi su altri immobili

Per maggiori informazioni consulta ai seguenti link che rimandano alle nuove circolari pubblicate dall’agenzia delle entrate:

Circolare n. 6/E del 29 maggio 2025

Circolare n. 8/E del 19 giugno 2025

Oppure la pagina dedicata a tutte le agevolazioni del 2025:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/tutte-le-agevolazioni-della-dichiarazione-2025

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1.  Affidaci il servizio di gestione pratica (se non sei già cliente richiedi i nostri moduli).

2. Esegui il lavoro e recupera tutti i dati necessari (consegna i nostri moduli al cliente che potrà contattarci in caso di bisogno!).

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4. Noi acquisiamo e verifichiamo la documentazione.

5. Lavoriamo la pratica sul portale ENEA entro 10 giorni dalla richiesta.

6. Ti inoltriamo la scheda descrittiva e la notifica ricevuta da ENEA.

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