Con la pubblicazione delle Regole Applicative del Conto Termico 3.0, il GSE ha completato il quadro operativo del nuovo meccanismo di incentivazione introdotto dal D.M. 7 agosto 2025, in vigore dal 25 dicembre 2025.
Il Conto Termico 3.0 conferma l’impianto generale del precedente strumento, ma introduce novità rilevanti, in particolare per:
intensità degli incentivi alle imprese;
gestione della fase di transizione dal CT 2.0 al CT 3.0;
obblighi documentali e formali (fatture, bonifici e richiesta preliminare).
Di seguito analizziamo i principali elementi di attenzione.
Tabella dei Contenuti
Informazioni utili
Per approfondire gli argomenti è possibile consultare i seguenti link che rimandano alle fonti istituzionali:
Dati aggiornati contatore conto termico
Intensità degli incentivi per le imprese: percentuali e premialità
Le Regole Applicative del Conto Termico 3.0 definiscono l’intensità dell’incentivo per le imprese in base a tipologia di intervento (Titolo II o III), dimensione aziendale e premialità. In ogni caso vale il tetto massimo del 65% dei costi ammissibili (IVA esclusa dal calcolo). La corretta classificazione dell’impresa (micro/piccola/media/grande), includendo eventuali dati di imprese collegate o associate, è essenziale per applicare le maggiorazioni previste.
| Ambito | Intensità base | Maggiorazioni principali | Tetto |
|---|---|---|---|
| Titolo II Efficienza energetica edifici |
25% (intervento singolo) 30% (multi-intervento) |
+20% piccole imprese +10% medie imprese +15% / +5% zone assistite (art. 107 TFUE) +15% se miglioramento EP ≥ 40% |
65% (IVA esclusa) |
| Titolo III Rinnovabili termiche |
fino al 45% |
+20% piccole imprese +10% medie imprese |
65% (IVA esclusa) |
Nota: le maggiorazioni sono applicabili entro il limite massimo del 65% dei costi ammissibili.
Intensità degli incentivi per le imprese: percentuali e premialità
Il Conto Termico 3.0 entra in vigore il 25 dicembre 2025, ma il decreto disciplina una fase transitoria articolata.
Quando continua ad applicarsi il Conto Termico 2.0
Il D.M. 16 febbraio 2016 resta applicabile:
alle domande già presentate prima del 25/12/2025;
agli interventi conclusi entro il 25/12/2025, con richiesta presentata entro 60 giorni;
ad alcune tipologie di intervento delle Pubbliche Amministrazioni, già oggetto di prenotazione o di contratti stipulati in precedenza.
Interventi avviati nel periodo intermedio
Per imprese ed ETS economici che hanno avviato lavori dal 7 agosto 2025 ma non conclusi alla data di entrata in vigore del decreto, è prevista la possibilità di accesso al Conto Termico 3.0, tramite richiesta preliminare.
Richiesta preliminare: obbligo per imprese ed ETS economici
Una delle principali novità del Conto Termico 3.0 riguarda l’introduzione dell’obbligo di richiesta preliminare di accesso agli incentivi per:
imprese;
ETS di carattere economico;
ESCo, CER e configurazioni di autoconsumo che agiscono come Soggetto Responsabile per tali soggetti.
La richiesta preliminare:
deve essere presentata prima dell’avvio dei lavori;
è redatta tramite PortalTermico, utilizzando il Modello 4;
è condizione essenziale di ammissibilità dell’incentivo.
L’avvio lavori coincide con la prima tra:
data di inizio lavori dichiarata in ambito edilizio;
primo impegno vincolante che renda irreversibile l’investimento (es. ordine delle apparecchiature).
In caso di modifica del progetto, la richiesta preliminare va annullata e ripresentata, purché i lavori non siano ancora iniziati.
Fatture e bonifici: rigore formale e rischi di decadenza
Le Regole Applicative ribadiscono che la documentazione di spesa è un elemento centrale dell’istruttoria.
In sintesi:
le fatture devono essere intestate al Soggetto Responsabile, descrivere chiaramente l’intervento e riportare il riferimento al D.M. 7 agosto 2025;
in caso di multi-intervento, i costi devono essere distinti;
i pagamenti devono essere effettuati dal Soggetto Responsabile, tramite bonifico, con causali complete e coerenti.
È espressamente vietato l’uso di:
bonifici “parlanti” per detrazioni fiscali;
causali che richiamino altri incentivi statali.
Errori in questa fase possono comportare la decadenza dal diritto all’incentivo, salvo procedure di annullamento e riemissione documentale particolarmente complesse.
Sono previste esenzioni documentali in specifici casi (EPC, PPP, contratti energia), ma solo se correttamente inquadrati e documentati.
Altri aspetti da non sottovalutare
Senza appesantire il testo normativo, le Regole Applicative richiamano ulteriori elementi critici:
corretta individuazione del Soggetto Responsabile;
rispetto delle tempistiche di presentazione;
non cumulabilità con altri incentivi statali;
attenzione ai multi-interventi e alle combinazioni ammesse.
Questi aspetti sono tra le principali cause di rigetto delle domande in fase di istruttoria.
Conclusioni
Il Conto Termico 3.0 rafforza il sostegno agli interventi di efficienza energetica e alle rinnovabili termiche, ma richiede:
pianificazione preventiva;
attenzione alle date e alle procedure;
rigore documentale.
Per imprese, PA ed ETS, una corretta impostazione fin dalle prime fasi è fondamentale per massimizzare l’incentivo ed evitare criticità in sede di valutazione da parte del GSE.
Gestione pratiche Conto Termico 3.0
Le Regole Applicative del Conto Termico 3.0 introducono obblighi procedurali e documentali stringenti (richiesta preliminare, corretta individuazione del Soggetto Responsabile, fatture e pagamenti). Un supporto specialistico consente di ridurre i rischi e massimizzare l’incentivo.
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